La Fondazione Exodus in quanto ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale), rientra nelle disposizioni dettate dall' art.13 del decreto legislativo n.460 del 4/12/97 e dell'art. 14 del decreto legge n. 35 del 14/3/05, convertito in legge n.80 del 14/5/05, che prevede agevolazioni per coloro che versano contributi in suo favore.
Con riferimento ai contributi liberali di denaro la Fondazione Exodus - ONLUS attesta di possedere tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalle normative citate, compresa la tenuta della contabilità adeguata e la predisposizione del bilancio annuale.
1. Detrazione dall'IRPEF pari al 26% delle erogazioni in denaro fino a €uro 30.000,00 (il limite era di €uro 2.065,83 per donazioni effettuate entro il 31/12/14)
2. Deduzione dal reddito sino al 10% del reddito dichiarato nella misura massima di €uro 70.000,00 annui
1. Detrazione dall'IRPEF pari al 26% delle erogazioni in denaro fino a €uro 30.000,00 (il limite era di €uro 2.065,83 per donazioni effettuate entro il 31/12/14)
Le erogazioni liberali (art.13 D.Lgs. 460/97), effettuate a decorrere dal 1° gennaio 1998, entro il limite annuo di €uro 30.000,00 possono essere dichiarate sul MOD.UNICO (ex 740) o MOD. 730 come oneri detraibili e può essere recuperata una imposta pari al 26% del contributo erogato.
La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni o contributi sia eseguito tramite Banca (bonifico bancario) o Ufficio Postale (versamento in c/c/p o vaglia postale) o secondo altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.L. 241/97. Non è possibile detrarre il contributo in contanti, anche se viene rilasciata una ricevuta dall’Ente.
E’ obbligo di colui che effettua l’erogazione, e che porta tale somma come onere detraibile sulla dichiarazione dei redditi, conservare la ricevuta del versamento in quanto, non essendovi l’obbligo di allegare la stessa alla dichiarazione, può essere successivamente richiesta dall’Amministrazione Finanziaria a verifica degli oneri detraibili dichiarati.
2. Deduzione dal reddito sino al 10% del reddito dichiarato e sino ad un massimo di €uro 70.000,00
Per le erogazioni effettuate a decorrere dal 17/03/2005, a seguito dell’emanazione del Decreto Legge n. 35 del 14 marzo 2005, successivamente convertito in Legge n. 80 del 14 maggio 2005, in alternativa alla precedente detrazione del 26% è possibile optare per la deduzione dal reddito imponibile. Pertanto è il reddito dichiarato che viene diminuito dell’erogazione effettuata a favore della O.N.L.U.S. ed il beneficio fiscale varia con il variare del reddito stesso.
Ai sensi dell’articolo 14 del del Decreto Legge n. 35 del 14 marzo 2005, successivamente convertito in Legge n. 80 del 14 maggio 2005, la somma ammessa in deduzione dal reddito complessivo del soggetto erogatore è nel limite del 10 % del reddito dichiarato, e comunque nella misura massima di €uro 70.000,00 annui.
Ciò significa che una Persona Fisica il cui reddito è pari ad esempio ad €uro 28.450,00 può dedurre dal proprio reddito €uro 2.845,00 (10% del reddito dichiarato), mentre chi è possessore di un reddito di €uro 800.000,00 può dedurre solo sino ad €uro 70.000,00 .
Restano invariate le modalità di erogazione così come esplicitate nei paragrafi precedenti.